Proclama delle Forze Armate germaniche

Sant’Angelo del Pesco Autunno 1943

Nell’autunno 1943, il Comando germanico diffuse in tutti i comuni della zona il seguente proclama.

Il comandante superiore delle Forze Armate germaniche in Italia ordina:

1- Chiunque asporti o danneggi oggetti di qualsiasi specie delle Forze Armate germaniche o italiane, specialmente armi, sarà fucilato secondo la legge marziale.

2- Chiunque tenga nascoste armi e non ne effettui la consegna presso un Comado Militare germanico entro 24 ore dalla pubblicazione di questo proclama sarà fucilato secondo la legge marziale.

3- Oggetti delle Forze Armate italiane, come automobili, cavalli, muli, veicoli, carburante, lubrificanti, attrezzi di qualsiasi genere ecc., sono da consegnare immediatamente presso il più vicino Comando Militare germanico.

4- Nei luoghi ove non esistono Comandi Militari germanici le armi, gli oggetti di qualsiasi specie delle Forze armate dovranno essere consegnati al Podestà, il quale dovrà curarne il versamento sollecito al più vicino Comando Militare germanico.

5- Militari italiani di qualsiasi grado, anche quelli appartenenti a reparti scioltisi, dovranno presentarsi in uniforme SUBITO presso il più vicino Comando Militare germanico.I militari che non si presenteranno saranno deferiti al Tribunale di Guerra.

6- Il luogo di rifugio di prigionieri anglo-americani evasi dovrà essere subito indicato all’Autorità Militare germanica; gli inadempimenti saranno severamenti puniti.

7- Chiunque, trascorse 24 ore dalla diffusione del presente proclama a mezzo radio, volantini e manifesti murali, darà alloggio e vitto o fornirà vestiti borghesi a prigionieri anglo-americani sarà deferito al Tribunale di Guerra per l’applicazione di pene gravissime.

8- I Questori e i Podestà provvederanno alla emanazione di norme corrispondenti per i territori di loro competenza e saranno responsabili dell’esecuzione di quando sopra.